Art. 1750 Codice Ordinamento Militare - Procedimento disciplinare

Le mancanze in servizio rilevate dai capi di reparto o dal personale direttivo dell'unità sanitaria dove l'infermiera presta servizio, sono oggetto di un rapporto del direttore dell'unità all'ispettrice o alla capo­gruppo che, a sua volta, espletate le indagini necessarie, provvede, informandone l'ispettrice competente ovvero, se occorre, sottomette a questa il caso. La capo­gruppo dà partecipazione al direttore dell'unità del proprio provvedimento o di quello dell'ispettrice.




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