Art. 1751 Codice Ordinamento Militare - Stato di servizio

Lo stato di servizio di ciascuna infermiera volontaria indica con precisione tutte le attività precedenti e susseguenti alla nomina a infermiera, i dati relativi alla cultura generale e specifica i titoli di studio, i diplomi, le benemerenze, le ricompense, le campagne e quanto altro possa permettere la esatta valutazione della capacità e delle possibilità di impiego dell'infermiera. Nello stato di servizio è annotato ogni cambiamento di residenza e di stato civile. Lo stato di servizio è redatto dall'ispettrice del comitato da cui l'infermiera volontaria dipende ai sensi dell'articolo 1016 del regolamento; un esemplare è trasmesso all'Ufficio direttivo centrale per il tramite dell'ispettrice del centro di mobilitazione. L'ispettrice comunica per il tramite dell'ispettorato del centro all'Ufficio direttivo centrale qualsiasi variazione effettuata nello stato di servizio.




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