Art. 1759 Codice Ordinamento Militare - Valutazione del servizio prestato dal personale della Croce rossa italiana

Il servizio volontario prestato dal personale militare della Croce rossa italiana in tempo di pace non può essere in nessun caso valutato agli effetti di pensione come prestato allo Stato o ad altri enti pubblici. (1) Il servizio prestato dal personale di cui al comma 1 in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, al seguito delle Forze armate dello Stato, è considerato, a ogni effetto di pensione, come reso allo Stato. Le ferite e le infermità che sono state contratte per causa di servizio di guerra dal personale di cui al comma 1 conferiscono il diritto a pensione di guerra, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. (1) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lett. m), D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20.




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