Alle funzioni di polizia militare, incluse quelle di assistenza ai comandi e alle unità militari, provvedono, nell'ambito definito dall’articolo 90, i reparti territoriali, gli uffici, i comandi e i reparti costituiti presso gli organi centrali della difesa, presso le Forze armate, gli organismi NATO e gli altri organismi internazionali in Italia e all'estero, nonché le altre unità appositamente individuate.