Art. 1775 Codice Ordinamento Militare - Servizio in tempo di guerra delle infermiere dell’Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta

Le ferite e le infermità contratte per causa di servizio di guerra dalle infermiere volontarie dell’Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta conferiscono il diritto a pensione di guerra, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, reversibile alle loro famiglie se da tali ferite, lesioni o infermità deriva la morte. A tal fine, le infermiere volontarie sono equiparate al grado di sottotenente.




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