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Art. 1778 Codice Ordinamento Militare - Assenze per malattia

Al personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, si applicano le disposizioni di cui all’ art. 71, commi 1 e 1­bis, del decreto­legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.




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