Art. 179 Codice Ordinamento Militare - Qualifiche di pubblica sicurezza

Gli ufficiali dei carabinieri hanno la qualifica di ufficiali di pubblica sicurezza, ai sensi della normativa vigente. Agli appartenenti ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza. I marescialli aiutanti sostituti ufficiali di Pubblica sicurezza se sostituiscono i superiori gerarchici nella direzione di uffici o reparti retti da ufficiali, assumono anche la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza.




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