Art. 1790 Codice Ordinamento Militare - Premio di congedamento

Ai graduati e ai militari di truppa in ferma di leva prolungata è corrisposto un premio di congedamento pari a due volte l'ultima paga mensile percepita per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato, se gli stessi non sono transitati in servizio permanente effettivo.




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