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  • Art. 431 Codice Ordinamento Militare - Effetti della riscossione dell’indennità

Art. 1791 Codice Ordinamento Militare - Retribuzione base dei volontari in ferma prefissata

Ai volontari in ferma prefissata di un anno, con la qualifica di soldato, comune di 2^ classe e aviere, è corrisposta una paga netta giornaliera determinata nella misura percentuale del 60 per cento riferita al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente. La misura percentuale è pari al 70 per cento per i volontari in rafferma annuale e per i volontari in ferma prefissata quadriennale. In aggiunta al trattamento economico di cui ai commi 1 e 2, ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale che prestano servizio nei reparti alpini è attribuito un assegno mensile di cinquanta euro. (1) Ai volontari in ferma prefissata quadriennale in rafferma biennale sono attribuiti il parametro stipendiale e gli assegni a carattere fisso e continuativo spettanti al grado iniziale dei volontari in servizio permanente. Dalla data di attribuzione del predetto trattamento economico cessa la corresponsione dell'indennità prevista dall’ articolo 1792, comma 1. (1) Comma così modificato dall'art. 6, comma 1, lett. c), D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 e, successivamente, dall'art. 10, comma 1, lett. i), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 8.




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