• Home
  • C. Ord. Militare
  • Art. 431 Codice Ordinamento Militare - Effetti della riscossione dell’indennità

Art. 1798 Codice Ordinamento Militare - Retribuzione degli allievi di scuole e accademie militari

Agli allievi ufficiali, agli allievi marescialli e agli allievi delle carriere iniziali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare sono attribuite le paghe nette giornaliere nella misura percentuale di cui al comma 2 dell'articolo 1791. (5) Agli allievi ufficiali e agli allievi marescialli provenienti da altri ruoli senza soluzione di continuità, in luogo della paga prevista al comma 1, competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione all'accademia o alla frequenza dei corsi; se essi sono superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, è attribuito un assegno personale riassorbibile in applicazione del principio di cui all'articolo 1780. (2) Il trattamento economico di cui ai commi 1 e 2 è corrisposto anche durante i periodi di interruzione dei corsi e di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermità, mentre ne è ridotta o sospesa la corresponsione agli allievi durante i periodi di interruzione dei corsi o di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermità non dipendenti da causa di servizio, secondo le prescrizioni di cui all'articolo 1503. (3) Agli allievi di cui al comma 1 spettano, nelle misure mensili sotto indicate: (1) l’indennità di impiego operativo di base: 37,18 euro; l’indennità di impiego operativo per reparti di campagna: 44,62 euro; l’indennità di impiego operativo di campagna per truppe alpine: 52,05 euro; l’indennità di impiego operativo di imbarco su navi di superficie: 66,92 euro; l’indennità di impiego operativo di imbarco su sommergibili: 104,10 euro; l’indennità supplementare di marcia: 66,92 euro; l’indennità supplementare per allievi piloti: 85,53 euro. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata compete il trattamento economico previsto per gli allievi ufficiali delle accademie. Si applicano agli allievi delle scuole e delle accademie militari le disposizioni previste per i militari di cui all'articolo 1788, comma 1, in materia di sospensione della paga e di assegni per il nucleo familiare. (4) (1) Alinea così modificato dall'art. 6, comma 1, lett. f), D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20. (2) Comma così sostituito dall’ art. 6, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248. (3) Comma così sostituito dall’ art. 6, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248. (4) Comma così sostituito dall’ art. 6, comma 1, lett. a), n. 3), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248. (5) Comma così modificato dall’ art. 9, comma 1, lett. e), D.Lgs. 26 aprile 2016, n. 91.




Leggi altri articoli in: Codice Ordinamento Militare
x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto