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Art. 1801 Codice Ordinamento Militare - Scatti per invalidità di servizio

Al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che, in costanza di rapporto di impiego, ha ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermità ascrivibile a una delle categorie indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, compete una sola volta, nel valore massimo, un beneficio stipendiale, non riassorbibile e non rivalutabile, pari al: 2,50 per cento dello stipendio per infermità dalla I alla VI categoria; 1,25 per cento dello stipendio per infermità dalla VII alla VIII categoria.




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