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  • Art. 842 Codice Ordinamento Militare - Appartenenti al ruolo dei volontari in ferma o in rafferma

Art. 1805 Codice Ordinamento Militare - Rinvio ai provvedimenti di concertazione in materia di trattamento economico accessorio

Al personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare si applicano, in materia di indennità di impiego operativo e di competenze accessorie, le disposizioni emanate a seguito delle procedure di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nonché quelle previste dalla normativa vigente. Le indennità operative previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, della legge 23 marzo 1983, n. 78, sono interamente computabili nella tredicesima mensilità. (1) (1) Comma così modificato dall'art. 6, comma 1, lett. g), D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20.




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