Il Servizio sanitario militare, di seguito denominato: «Sanità militare» provvede: (1) all’accertamento dell’idoneità dei cittadini al servizio militare; all’accertamento dell’idoneità dei militari al servizio incondizionato; alla tutela della salute dei militari; ai rifornimenti e allestimenti dei materiali tecnici e di servizio generale che occorrono per i bisogni in tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale; e) a ogni altro adempimento previsto dal presente codice, dal regolamento o dalla legge. (1) Alinea così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. bb), D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20.