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  • Art. 97 Codice Ordinamento Militare - Concessione della bandiera per le Forze armate e per i corpi ausiliari

Art. 1811 Codice Ordinamento Militare - Accesso alla dirigenza

In caso di accesso alla dirigenza o di avanzamento nell’ambito della stessa, lo stipendio nella nuova posizione è determinato secondo le norme vigenti, ivi comprese le disposizioni in materia di anzianità di grado, se risultano concretamente applicabili e più favorevoli, nelle quali si considera la differenza tra gli anni di servizio computabili e il numero degli anni di seguito indicati per ciascun grado: Esercito italiano e Marina militare: ­ Colonnello (e gradi corrispondenti), anni 19; ­ Generale di Brigata (e gradi corrispondenti), anni 25; ­ Generale di Divisione (e gradi corrispondenti), anni 27; ­ Generale di Corpo d’Armata (e gradi corrispondenti), anni 29; Aeronautica militare: ­ Colonnello, anni 19; ­ Generale di Brigata Aerea (e gradi corrispondenti), anni 25; ­ Generale di Divisione Aerea (e gradi corrispondenti), anni 26; ­ Generale di Squadra Aerea (e gradi corrispondenti), anni 27.




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