In caso di accesso alla dirigenza o di avanzamento nell’ambito della stessa, lo stipendio nella nuova posizione è determinato secondo le norme vigenti, ivi comprese le disposizioni in materia di anzianità di grado, se risultano concretamente applicabili e più favorevoli, nelle quali si considera la differenza tra gli anni di servizio computabili e il numero degli anni di seguito indicati per ciascun grado: Esercito italiano e Marina militare: Colonnello (e gradi corrispondenti), anni 19; Generale di Brigata (e gradi corrispondenti), anni 25; Generale di Divisione (e gradi corrispondenti), anni 27; Generale di Corpo d’Armata (e gradi corrispondenti), anni 29; Aeronautica militare: Colonnello, anni 19; Generale di Brigata Aerea (e gradi corrispondenti), anni 25; Generale di Divisione Aerea (e gradi corrispondenti), anni 26; Generale di Squadra Aerea (e gradi corrispondenti), anni 27.