Art. 1818 Codice Ordinamento Militare - Speciale indennità pensionabile ai generali o ammiragli delle Forze armate

Ai generali e agli ammiragli delle Forze armate di cui all’ articolo 1094, comma 3, è attribuita una speciale indennità commisurata a quella definita per le massime cariche della Pubblica amministrazione in attuazione di quanto disposto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59. La speciale indennità è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.




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