Sono di competenza della Sanità militare le funzioni amministrative concernenti: l'organizzazione sanitaria militare; le attività indicate nell’articolo 181; le attività di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193. Relativamente alle funzioni di igiene, sanità pubblica e polizia veterinaria, di cui all’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono fatte salve in materia di ordinanze, di accertamenti preventivi, di istruttoria o di esecuzione dei relativi provvedimenti, le attività di istituto delle Forze armate che, nel quadro delle suddette misure sanitarie, ricadono sotto la responsabilità delle competenti autorità. La Sanità militare applica le disposizioni delle leggi concernenti la tutela dell’igiene e della sanità pubblica, ivi comprese quelle relative alla manipolazione, preparazione e distribuzione di alimenti e bevande, nonché della sanità pubblica veterinaria, compatibilmente con le particolari esigenze connesse all’utilizzo dello strumento militare. (1) (1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. cc), D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20.