Art. 1820 Codice Ordinamento Militare - Indennità perequativa

Ai colonnelli, brigadieri generali e gradi corrispondenti è corrisposta un'indennità perequativa in attuazione degli articoli 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, e 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266. L’indennità perequativa non compete al personale economicamente equiparato alla dirigenza, non in possesso della relativa qualifica, né titolare delle funzioni e delle connesse responsabilità.




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