Art. 1822 Codice Ordinamento Militare - Indennità operative al personale dirigente

Ove previsto da specifiche disposizioni di legge, l'indennità di impiego operativo di base di cui all’ articolo 2 della legge 23 marzo 1983, n. 78, è corrisposta al personale militare nei gradi di colonnello e generale e gradi corrispondenti appartenenti all'Esercito italiano, alla Marina militare, comprese le Capitanerie di porto, e all'Aeronautica militare nella misura mensile lorda di euro 665,10 per generale di corpo d'armata e di divisione; euro 621,24 per generale di brigata; euro 577,39 per colonnello con 25 anni di servizio comunque prestato; euro 533,53 per colonnello. Ai predetti importi, aggiornati all’anno 2009, si applica l’adeguamento annuale di cui all’ articolo 24, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Le indennità previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della stessa legge n. 78 del 1983 sono interamente computabili nella tredicesima mensilità, secondo le misure stabilite dalle vigenti disposizioni. (1) Al personale di cui al comma 1 competono le indennità fondamentali e supplementari di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78. E’ fatta salva l’applicazione dell’ articolo 2, comma 2­bis, del decreto­legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468. Ai generali di corpo d'armata e di divisione dell'Esercito italiano e gradi corrispondenti della Marina militare in possesso di brevetto militare di pilota l’indennità di aeronavigazione è corrisposta soltanto quando sono direttamente preposti a comandi di unità aeree. (1) Comma così modificato dall'art. 6, comma 1, lett. l), D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20.




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