Ove previsto da specifiche disposizioni di legge, l'indennità di impiego operativo di base di cui all’ articolo 2 della legge 23 marzo 1983, n. 78, è corrisposta al personale militare nei gradi di colonnello e generale e gradi corrispondenti appartenenti all'Esercito italiano, alla Marina militare, comprese le Capitanerie di porto, e all'Aeronautica militare nella misura mensile lorda di euro 665,10 per generale di corpo d'armata e di divisione; euro 621,24 per generale di brigata; euro 577,39 per colonnello con 25 anni di servizio comunque prestato; euro 533,53 per colonnello. Ai predetti importi, aggiornati all’anno 2009, si applica l’adeguamento annuale di cui all’ articolo 24, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Le indennità previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della stessa legge n. 78 del 1983 sono interamente computabili nella tredicesima mensilità, secondo le misure stabilite dalle vigenti disposizioni. (1) Al personale di cui al comma 1 competono le indennità fondamentali e supplementari di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78. E’ fatta salva l’applicazione dell’ articolo 2, comma 2bis, del decretolegge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468. Ai generali di corpo d'armata e di divisione dell'Esercito italiano e gradi corrispondenti della Marina militare in possesso di brevetto militare di pilota l’indennità di aeronavigazione è corrisposta soltanto quando sono direttamente preposti a comandi di unità aeree. (1) Comma così modificato dall'art. 6, comma 1, lett. l), D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20.