Il Ministero della difesa è autorizzato a concedere, con propri decreti, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio: contributi e sovvenzioni in favore degli organismi di protezione sociale di cui al presente capo, per la realizzazione delle finalità specificate con il regolamento; borse di studio, conferite mediante concorso pubblico, in favore dei figli del personale militare dipendente o in quiescenza, nonché degli orfani del personale medesimo; contributi per il rimborso delle spese sostenute dal militare per le rette degli asili nido pubblici o privati; altri interventi di protezione sociale, anche diretti a promuovere, mediante la frequenza di corsi interni ed esterni, l’elevazione culturale e la preparazione professionale del personale militare. (1) I decreti relativi ai contributi e agli interventi di protezione sociale di cui al comma 1 sono emanati di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. (1) (1) Comma così modificato dall'art. 6, comma 1, lett. n), D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20.