Art. 1837 bis Codice Ordinamento Militare - Assistenza in favore delle famiglie dei militari

I familiari dei militari impiegati in attività operative o addestrative prolungate possono essere autorizzati, durante il periodo di assenza del congiunto, ferme le esigenze di servizio, nell'ambito delle risorse disponibili e secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro della difesa, ad accedere prioritariamente agli organismi di protezione sociale e alle strutture sanitarie militari, a fruire di agevolazioni previste a favore del congiunto nonché, nei casi di necessità e urgenza, a utilizzare temporaneamente infrastrutture, servizi e mezzi dell'amministrazione. Articolo inserito dall’ art. 6, comma 1, lett. l), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 8.




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