Art. 1837 Codice Ordinamento Militare - Borse di studio

Nei confronti del personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare trovano applicazione le disposizioni in materia di borse di studio riservate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché agli orfani e ai figli delle medesime, ai sensi dell’ articolo 4, comma 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407. Restano ferme le disposizioni in materia di borse di studio universitarie previste per i dipendenti pubblici.




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