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  • Art. 431 Codice Ordinamento Militare - Effetti della riscossione dell’indennità

Art. 1841 Codice Ordinamento Militare - Cessazione dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio

Il personale militare che cessa dal servizio permanente per infermità non dipendente da causa di servizio ha diritto alla pensione normale al raggiungimento dell’anzianità contributiva di cui all’ articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. (1) Al personale militare compete la pensione di inabilità alle condizioni stabilite dall’ articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335. (1) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20.




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