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  • Art. 376 Codice Ordinamento Militare - Persone esenti dalla requisizione di servizi

Art. 1856 Codice Ordinamento Militare - Servizio all’estero presso le rappresentanze diplomatiche

Al personale militare che presta servizio all’estero presso rappresentanze diplomatiche di cui all’ articolo 1809 nelle sedi disagiate o particolarmente disagiate, si applicano gli aumenti previsti dall’ articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.




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