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  • Art. 1875 Codice Ordinamento Militare - Riliquidazione della pensione al personale richiamato dal congedo

Art. 1857 Codice Ordinamento Militare - Servizio prestato presso le Forze di polizia

Il servizio comunque prestato con percezione dell'indennità pensionabile per le Forze di polizia di cui all’ articolo 43, comma 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121, è computato ai sensi dell’ articolo 3, comma 5, della legge 27 maggio 1977, n. 284.




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