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Art. 1861 Codice Ordinamento Militare - Diritto alla costituzione di posizione assicurativa

La costituzione della posizione assicurativa per il militare in servizio permanente è effettuata ai sensi dell’ articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Il personale volontario in ferma che cessa dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione, ha diritto, all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato, alla costituzione della posizione assicurativa di cui al comma 1, effettuata a cura e a spese dell'INPDAP, mediante il versamento dei contributi determinati secondo le norme in vigore per la predetta assicurazione. Se il personale di cui al comma 2 assume successivamente servizio pensionabile presso una amministrazione statale, si procede all'annullamento della posizione assicurativa e l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a rimborsare, senza interesse, l’ammontare dei suddetti contributi salvo che l'interessato rinunci al computo, ai fini della pensione statale, del servizio militare cui si riferiscono i contributi stessi. Se prima dell'assunzione in servizio pensionabile è stata conseguita pensione di invalidità, l'interessato, per ottenere il computo del servizio militare ai fini della pensione statale, deve rinunciare alla pensione di invalidità e rifondere all'Istituto nazionale della previdenza sociale le rate riscosse, senza interessi. In favore degli ufficiali piloti e navigatori di complemento, congedati alla scadenza della ferma prevista dall’ articolo 943, comma 1 ovvero prosciolti dalla ferma senza aver acquisito il diritto a pensione, l’INPDAP provvede, all’atto dell’invio in congedo e per l’effettivo periodo di servizio prestato, alla costituzione della posizione assicurativa nell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, mediante il versamento dei contributi stabiliti dalle norme vigenti. L’importo dei contributi nella misura del 50 per cento è a carico del militare ed è trattenuto sul premio di fine ferma eventualmente spettante ai sensi dell’ articolo 1797; la parte eccedente rimane a carico dell’INPDAP. (1) (1) Comma così corretto da Comunicato 30 settembre 2010, pubblicato nella G.U. 30 settembre 2010, n. 229.




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