Con decreto del Ministro della difesa sono emanate le disposizioni tecniche attuative dell’ordinamento della Sanità militare e dei servizi sanitari militari delle singole Forze armate. 1bis. Forme di razionale coordinamento coerenti con i criteri interforze tra il Servizio sanitario militare e il Servizio sanitario del Corpo della Guardia di finanza possono essere assicurate, senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante la stipula di apposite convenzioni fra il Comando generale della Guardia di finanza e lo Stato maggiore della difesa. (1) (1) Comma aggiunto dall’art. 8, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 7.