Sono organi centrali della Sanità militare: a) la struttura organizzativa della Sanità militare costituita nell'ambito dell'Area tecnicooperativa del Ministero della difesa; (1) b) il Collegio medicolegale; (2) c) gli organi direttivi delle Forze armate di cui all'articolo 191. (3) (1) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. dd), n. 1), D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 e, successivamente, dall’art. 8, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 7. (2) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. dd), n. 2), D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20. (3) Lettera così modificata dall’art. 8, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 7.