Art. 188 Codice Ordinamento Militare - Organi centrali

Sono organi centrali della Sanità militare: a) la struttura organizzativa della Sanità militare costituita nell'ambito dell'Area tecnico­operativa del Ministero della difesa; (1) b) il Collegio medico­legale; (2) c) gli organi direttivi delle Forze armate di cui all'articolo 191. (3) (1) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. dd), n. 1), D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 e, successivamente, dall’art. 8, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 7. (2) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. dd), n. 2), D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20. (3) Lettera così modificata dall’art. 8, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 7.




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