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Art. 190 Codice Ordinamento Militare - Sezioni del collegio medico­legale

Il collegio medico­legale è articolato in sezioni e, a richiesta del presidente o di almeno tre membri, si pronuncia in seduta plenaria. Ogni sezione è composta da un presidente e da quattro membri effettivi. Le sezioni possono essere integrate temporaneamente dai membri aggiunti di cui al comma 7 dell'articolo 189. A ciascuna sezione del Collegio medico­legale deve essere assegnato almeno uno specialista in medicina legale e delle assicurazioni. (3) Per la validità delle adunanze del Collegio medico­legale occorre la presenza di almeno la metà dei componenti, oltre il presidente, nelle sedute plenarie, e di due membri effettivi, oltre il presidente, nelle sedute di sezione. (4) Le sezioni del collegio medico­legale hanno facoltà di chiamare a visita diretta gli interessati se lo ritengono opportuno e si esprimono in merito a: pareri e visite dirette richieste o ordinate dagli organi o dalle amministrazioni di cui all'articolo 189, comma 1; (1) pareri circa la concessione dei distintivi ai mutilati di guerra e ai feriti e mutilati in servizio di cui alle sezioni XI e XII del capo III del titolo VIII del libro IV del regolamento; pareri e visite dirette ordinate per qualsivoglia motivo dal Ministero della difesa e anche da altri Ministeri che non hanno un'organizzazione sanitaria propria. (5)] (1) Lettera modificata dall'art. 1, comma 1, lett. ff), D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 e, successivamente, così sostituita dall’art. 8, comma 1, lett. d), n. 4.1), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 7. (2) Rubrica così modificata dall’art. 8, comma 1, lett. d), n. 1), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 7. (3) Comma così sostituito dall’art. 8, comma 1, lett. d), n. 2), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 7. (4) Comma così sostituito dall’art. 8, comma 1, lett. d), n. 3), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 7. (5) Lettera soppressa dall’art. 8, comma 1, lett. d), n. 4.2), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 7.




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