Secondo l'ordinamento di ciascuna Forza armata sono individuati organi direttivi che esercitano le attribuzioni in materia di: a) attuazione delle disposizioni tecniche di cui all'articolo 187; b) organizzazione e coordinamento delle attività dei servizi svolti dagli enti sanitari di ciascuna Forza armata. Il Capo di ciascun organo direttivo di cui al comma 1 è nominato dal rispettivo Capo di stato maggiore di Forza armata o dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. (2) Il Capo dell'organo direttivo di cui al comma 1, per l'espletamento delle sue attribuzioni, si avvale della struttura ordinativa costituita e organizzata secondo l'ordinamento di ciascuna Forza armata. Nell'ambito di tale struttura ordinativa possono essere istituite una o più commissioni mediche di secondo grado di Forza armata. Ciascuna Commissione è presieduta dal Capo dell'organo direttivo di cui al comma 1 o da un suo delegato. (3) Della Commissione fanno parte, in qualità di membri, due ufficiali superiori medici, nominati dal Capo dell'organo direttivo di cui al comma 1; detti membri sono scelti fra gli ufficiali in servizio presso l'organo di direzione o presso altre strutture sanitarie militari della stessa Forza armata. (4) 4bis. La Commissione medica di secondo grado di Forza armata esamina le istanze o i ricorsi presentati dagli interessati avverso i giudizi di prima istanza espressi dagli organi sanitari di Forza armata diversi dalle commissioni mediche di cui all'articolo 193. I giudizi della commissione sono definitivi. (5) (1) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. gg), D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20. (2) Comma così modificato dall’art. 8, comma 1, lett. e), n. 1), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 7. (3) Comma così sostituito dall’art. 8, comma 1, lett. e), n. 2), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 7. (4) Comma così sostituito dall’art. 8, comma 1, lett. e), n. 3), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 7. (5) Comma aggiunto dall’art. 8, comma 1, lett. e), n. 4), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 7.