Agli ufficiali e ai sottufficiali in servizio permanente, nonché agli appuntati e ai carabinieri, iscritti da almeno sei anni ai fondi previdenziali di cui all’ articolo 1913, che cessano dal servizio con diritto a pensione, è dovuta un’indennità supplementare. L’indennità supplementare è liquidata in base all’aliquota del 2 per cento dell’ultimo stipendio annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, considerato in ragione dell’80 per cento, per quanti sono gli anni di iscrizione al fondo. Ai fini della liquidazione dell’indennità supplementare non sono valutabili i periodi nei quali non vi è stato versamento del contributo. Agli ufficiali che ne hanno diritto, l’indennità supplementare è corrisposta allo scadere del quarto anno dalla data di cessazione dal servizio permanente. In relazione alle disponibilità finanziarie del pertinente fondo previdenziale integrativo e delle prevedibili cessazioni dal servizio del personale, il termine di quattro anni può essere ridotto con decreto del Ministro della difesa, su proposta del consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza delle Forze armate. Ai sottufficiali, agli appuntati e ai carabinieri, l’indennità è corrisposta all’atto della cessazione dal servizio. L'indennità supplementare è reversibile in favore dei superstiti. In mancanza del coniuge o di figli minorenni, l'indennità è corrisposta, nell'ordine, ai figli maggiorenni, ai genitori, ai fratelli e sorelle. (2) Nell’ipotesi prevista dal comma 5, il consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza delle Forze armate provvede al recupero, nei confronti dei superstiti, dei debiti eventualmente lasciati dall’iscritto, oppure procede alla radiazione delle partite di credito senza promuovere alcun addebito, secondo i casi e le direttive del Ministro della difesa. L’indennità supplementare è soggetta alle disposizioni degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 19, comma 2bis, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. (1) (1) Comma così corretto da Comunicato 30 settembre 2010, pubblicato nella G.U. 30 settembre 2010, n. 229. (2) Comma così sostituito dall’ art. 7, comma 1, lett. b), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248.