Art. 1917 Codice Ordinamento Militare - Restituzione dei contributi obbligatori

Ai sottufficiali, agli appuntati e ai carabinieri che cessano dal servizio con diritto a pensione prima del compimento di sei anni di iscrizione al fondo, sono restituiti i contributi obbligatori versati ai fondi previdenziali di cui all’ articolo 1913 maggiorati degli interessi semplici maturati. Le predette somme sono reversibili.




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