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  • Art. 2230 Codice Ordinamento Militare - Unità di personale da collocare in ausiliaria

Art. 1918 Codice Ordinamento Militare - Gestione finanziaria della Cassa di previdenza delle Forze armate

I proventi dei contributi di cui all’ articolo 1916 e ogni altra attività di gestione finanziaria, eccedenti la quota necessaria al pagamento dell’indennità supplementare e dell’assegno speciale di cui agli articoli 1914 e 1915, sono impiegati in acquisto di titoli del debito pubblico o in altri investimenti espressamente autorizzati dal Ministro della difesa su proposta del consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza delle Forze armate di cui agli articoli 74, 75 e 76 del regolamento, nel rispetto delle previsioni di cui all’ articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153. I proventi di cui al comma 1 possono, altresì, essere impiegati, secondo le disposizioni approvate dal Ministro della difesa su proposta del consiglio di amministrazione in prestiti da concedere agli iscritti.




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