Art. 192 Codice Ordinamento Militare - Commissioni mediche interforze

Le Commissioni mediche interforze, di prima e di seconda istanza, nel presente titolo denominate «Commissioni», esprimono i giudizi sanitari previsti dall’articolo 198. Le Commissioni hanno una competenza territoriale definita con determinazione del Capo di Stato maggiore della difesa.




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