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Art. 1921 Codice Ordinamento Militare - Pensione straordinaria

Alle decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia è annessa la pensione straordinaria stabilita dall’ articolo 1922. Tale pensione è cumulabile con gli assegni annessi alle medaglie al valor militare. Il decorato dell'Ordine Militare d'Italia al quale è concessa una decorazione dello stesso Ordine di classe più elevata percepisce la sola pensione straordinaria relativa a quest'ultima. Alle Bandiere decorate di più croci di cavaliere competono tutte le corrispondenti pensioni straordinarie.




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