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Art. 1922 Codice Ordinamento Militare - Entità della pensione straordinaria

La pensione straordinaria di cui all’ articolo 1921 è stabilita nelle seguenti misure annue, con decorrenza 1° gennaio 1985: a) per il grado di cavaliere di gran croce, euro 1549,37; per il grado di grand'ufficiale, euro 464,81; per il grado di commendatore, euro 413,16; per il grado di ufficiale, euro 361,51; per il grado di cavaliere, euro 309,87.




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