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Art. 1928 Codice Ordinamento Militare - Obblighi di leva e di servizio militare e riflessi nelle ammissioni a pubblici uffici e lavori privati

In attuazione dell’ articolo 52 della Costituzione, il servizio militare è obbligatorio nei casi e con le modalità stabilite dal presente codice. Nessun cittadino italiano soggetto agli obblighi della leva può essere ammesso a pubblico ufficio se non provi di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare. Per l'ammissione ai concorsi nelle pubbliche amministrazioni e per le assunzioni in impieghi, servizi e attività in uffici pubblici e privati, non deve essere imposta la condizione di aver soddisfatto gli obblighi militari di leva o di esserne esente. L'interessato è comunque tenuto a comprovare di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.




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