Art. 193 Codice Ordinamento Militare - Commissioni mediche ospedaliere interforze di prima istanza

Le Commissioni, oltre ai compiti di cui all’articolo 192, effettuano gli accertamenti medico­legali in materia di: provvidenze a favore di categorie di dipendenti pubblici e delle vittime del terrorismo, della criminalità, del dovere, di incidenti causati da attività istituzionale delle Forze armate, di ordigni bellici in tempo di pace e dell’esposizione a materiale bellico di cui alle disposizioni contenute nel libro VII, titolo III, capo IV, sezioni III e IV del presente codice; benefici in favore dei militari di leva, volontari e di carriera, appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare e civile, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti, di cui all’articolo 1895 e all’articolo 1896; impiego del personale delle Forze di polizia invalido per causa di servizio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738; d) transito nell’impiego civile di cui all’articolo 930; e) indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210. Le Commissioni mediche ospedaliere sono costituite presso i Dipartimenti militari di medicina legale. (2) La Commissione è composta da tre ufficiali medici, di cui almeno uno, preferibilmente, specialista in medicina legale e delle assicurazioni. Assume le funzioni di presidente il direttore del Dipartimento militare di medicina legale o l'ufficiale superiore medico da lui delegato o, in loro assenza, l'ufficiale superiore medico più elevato in grado o, a parità di grado, con maggiore anzianità di servizio. (3) La Commissione, quando si pronuncia su infermità o lesioni di militari appartenenti a Forze armate diverse o di appartenenti a Forze di polizia a ordinamento militare o civile, è composta di due ufficiali medici, di cui uno con funzioni di presidente, identificato con le modalità indicate al comma 3, e di un ufficiale medico o funzionario medico della Forza armata o di polizia di appartenenza. (1) La Commissione chiamata a pronunciarsi ai fini della concessione dei benefici previsti dal libro VII, titolo III, capo IV, sezioni III e IV, è integrata da due ufficiali medici dell'Arma dei carabinieri nominati dal Comando generale, allorquando il relativo procedimento si riferisca ai superstiti del personale dell'Arma vittima del dovere e agli stessi militari. 5­bis. A richiesta del presidente può intervenire ai lavori della Commissione, con parere consultivo e senza diritto di voto, un ufficiale superiore o un funzionario designato dal comandante del Corpo o capo dell'ufficio, cui appartiene l'interessato. (4) (1) Comma così corretto da Comunicato 7 settembre 2010, pubblicato nella G.U. 7 settembre 2010, n. 209. (2) Comma così sostituito dall’art. 8, comma 1, lett. f), n. 1), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 7. (3) Comma così modificato dall’art. 8, comma 1, lett. f), n. 2), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 7. (4) Comma aggiunto dall’art. 8, comma 1, lett. f), n. 3), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 7.




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