Art. 1937 Codice Ordinamento Militare - Trasmissione delle liste di leva e accesso a esse

Compiute le operazioni di cui all'articolo 1936, la lista di leva è firmata dal Sindaco e, nei primi dieci giorni del mese di aprile, è trasmessa ovvero resa accessibile al Ministero della difesa esclusivamente in modalità telematica, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Si applica l'articolo 6, comma 3, del decreto­legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. (1) (1) Comma così sostituito dall’ art. 8, comma 1, lett. b), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248.




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