Fermo restando quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di presupposti, procedimento e termini per l’autotutela provvedimentale: l’annullamento di ufficio dei provvedimenti di cancellazione dalle liste di leva, dei provvedimenti di dispensa emessi da organi diversi dal Ministro, e dei provvedimenti di riforma determinati da reati di corruzione o procurata e simulata infermità di cui all’ articolo 2078 è di competenza della Direzione generale della previdenza militare e della leva; (2) i provvedimenti di riforma, quando ne siano cessate le cause, sono revocabili, su richiesta presentata dall'interessato entro il quarantacinquesimo anno di età, con provvedimento della Direzione generale per il personale militare; (1) le decisioni emesse dal Ministro su ricorsi avverso provvedimenti di dispensa possono essere annullate o revocate con atto del Ministro. (1) Lettera così corretta da Comunicato 30 settembre 2010, pubblicato nella G.U. 30 settembre 2010, n. 229. (2) Lettera così modificata dall’ art. 8, comma 1, lett. a), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248.