Art. 1943 Codice Ordinamento Militare - Organi della leva ­ Profili generali

Fermo quanto disposto dall’ articolo 1930, se viene ripristinata la leva, con decreto ministeriale: sono fissati il numero e le sedi dei Consigli di leva di mare e di terra; si provvede alla costituzione dei Consigli di cui alla lettera a); è stabilita la loro composizione e il numero di periti selettori ad essi addetti; sono costituiti uffici di supporto. Alle esigenze di cui al comma 1 si fa fronte con le dotazioni umane e strumentali del Ministero ovvero con le risorse stanziate in occasione della deliberazione dello stato di guerra o di grave crisi internazionale. I Consigli di leva e gli uffici di supporto dipendono funzionalmente dalla Direzione generale della previdenza militare e della leva. (1) Spettano ai Consigli di leva di terra e di mare tutte le operazioni della leva che non sono attribuite ad altri organi o uffici, rispettivamente per la leva di terra e nell’Aeronautica militare e per quella di mare. Se il decreto ministeriale di cui al comma 1 nulla dispone in ordine alla composizione dei Consigli di leva, si applicano gli articoli 1944 e 1945. (1) Comma così modificato dall’ art. 8, comma 1, lett. a), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248.




Leggi altri articoli in: Codice Ordinamento Militare
x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto