Il Ministro della difesa, con decreto annuale, fissa il contingente di militari chiamati ad assolvere il servizio obbligatorio di leva, tenendo conto delle esigenze derivanti dallo stato di guerra o di grave crisi internazionale. Sul decreto è acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni, decorsi i quali il decreto può essere emanato. Con separato decreto del Ministro della difesa, il contingente di cui al comma 1 è ripartito tra l'Esercito italiano, la Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e l'Aeronautica militare. Per il Corpo delle capitanerie di porto il decreto è adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.