Gli Istituti di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare sono posti alle dipendenze del Capo dell'organo direttivo sanitario dell'Aeronautica militare ai sensi dell'articolo 191 e svolgono le seguenti attività: accertamento dell'idoneità al volo e ai servizi di navigazione aerea del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile, del Corpo dei vigili del fuoco, nonché degli aspiranti al conseguimento di licenze e attestati aeronautici; effettuazione dei controlli ordinari e straordinari sul mantenimento dell'idoneità al volo ed ai servizi di navigazione aerea del personale di cui alla lettera a), nonché dei titolari di licenze e attestati aeronautici; accertamenti sanitari o medicolegali disposti dall'organo direttivo sanitario dell'Aeronautica militare ovvero previsti nella normativa vigente. Gli Istituti di medicina aerospaziale possono esprimere altresì, secondo le indicazioni delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare o civile, e del Corpo dei vigili del fuoco, i giudizi di idoneità al servizio militare o al servizio d'istituto per il personale sottoposto all'accertamento dell'idoneità di cui al comma 1, lettera a). In tali casi, ai fini dell'espressione del giudizio, sono preventivamente acquisite anche le valutazioni di un ufficiale medico o funzionario medico della Forza armata o di polizia a ordinamento militare o civile di appartenenza dell'interessato, ovvero, del Corpo dei vigili del fuoco. Con direttiva tecnica dell'organo direttivo sanitario dell'Aeronautica militare sono stabilite la periodicità e le modalità tecniche con le quali il personale delle Forze armate deve essere sottoposto alle visite mediche per l'accertamento del mantenimento dell'idoneità al volo e ai servizi di navigazione aerea. Articolo inserito dall’art. 8, comma 1, lett. h), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 7.