Sono soggetti alla leva per l'arruolamento nel Corpo degli equipaggi militari marittimi della Marina militare i giovani di cui all’ articolo 1950 in possesso di uno o più dei seguenti ulteriori requisiti: siano stati o siano iscritti tra il personale marittimo e della navigazione interna in base al codice della navigazione; abbiano svolto o svolgano attività lavorativa nell'ambito del demanio marittimo quali titolari o dipendenti di imprese concessionarie di beni demaniali marittimi o di servizi portuali o di operazioni portuali o, comunque, soggetti alla vigilanza dei comandanti di porto ai sensi dell'articolo 68 del codice della navigazione nell'esplicazione delle loro attività; siano stati o siano iscritti a società o enti di sport nautici o di pesca subacquea; abbiano appartenuto o appartengano a personale di qualsiasi categoria in servizio negli arsenali, nei cantieri e negli stabilimenti di lavoro e negli uffici di qualsiasi genere della Marina militare; siano stati o siano dipendenti da ditte che espletano una o più delle seguenti attività: costruzione, allestimento, arredamento e riparazione di navi e galleggianti di qualsiasi tipo; armamenti navali militari; costruzione, riparazione o forniture di caldaie, macchinari e in genere di materiale per l'allestimento od arredamento delle navi e galleggianti di qualsiasi tipo; siano stati o siano dipendenti da stabilimenti meccanici o industriali compresi nelle città o paesi costieri la cui produzione sia di preminente interesse marinaresco; abbiano lavorato o lavorino in tonnare o altri impianti di pesca fissi a terra, ovvero siano stati o siano dipendenti da industrie che producono materiale ed attrezzature di pesca di qualsiasi tipo; siano arruolati con ferma volontaria nel Corpo degli equipaggi militari marittimi compresi gli arruolati volontari della Guardia di finanza contingente di mare; siano stati prosciolti dall'arruolamento volontario precedentemente contratto nella Marina militare o nella Guardia di finanza contingente di mare, salvo i casi di proscioglimento d'ufficio a seguito di condanna escludente dal servizio militare; siano diplomati aspiranti al comando di navi mercantili o aspiranti alla direzione macchine di navi mercantili, navalmeccanici, meccanici o costruttori navali; siano stati o siano iscritti a corsi di laurea in ingegneria navale e meccanica, discipline nautiche o scienze economiche e marittime oppure negli istituti tecnici nautici o nelle scuole di avviamento professionale a tipo marinaro; siano stati o siano marinaretti di navi scuole; siano stati o siano allievi di scuole marittime, pescherecce o professionali per la maestranza marittima o di scuole a carattere marinaresco; p) siano stati o siano iscritti a corsi professionali dell'Associazione nazionale marinai d'Italia; abbiano richiesto o richiedano di prestare servizio militare in Marina militare; siano iscritti nelle liste dei comuni costieri. Le operazioni di indagine e di controllo per l'individuazione di tutti coloro che, a norma del presente articolo, sono tenuti a prestare servizio militare di leva in Marina militare sono affidate, nei rispettivi ambiti di competenza territoriale, ai comandanti di porto oppure ad ufficiali appositamente designati dal Ministero della difesa.