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  • Art. 1572 Codice Ordinamento Militare - Richiami dalla posizione di disponibilità

Art. 1956 Codice Ordinamento Militare - Modalità per il soddisfacimento degli obblighi di servizio militare

L’obbligo del servizio militare si soddisfa parte sotto le armi, mediante la leva e il servizio in caso di richiamo alle armi, e salvi i casi di dispensa dal compiere la ferma o le esenzioni dai richiami, e parte rimanendo a disposizione in congedo illimitato.




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