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Art. 1959 Codice Ordinamento Militare - Imbarco su navi battenti bandiera estera dopo l'apertura della leva

L'imbarco su navi battenti bandiera estera degli iscritti, dopo l'apertura della leva della loro classe, e degli arruolati che non abbiano iniziato o completato la ferma di leva, deve essere autorizzato dal Ministro della difesa, o, su delega dello stesso, dalle Capitanerie di porto. Si applica l'articolo 1958 ad eccezione del comma 5. (1) (1) Comma così corretto da Comunicato 30 settembre 2010, pubblicato nella G.U. 30 settembre 2010, n. 229.




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