L'Associazione italiana della Croce rossa in tempo di guerra, di grave crisi internazionale o di conflitto armato: contribuisce, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, rese esecutive dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1739, allo sgombero e alla cura dei feriti e dei malati di guerra nonché delle vittime dei conflitti armati e allo svolgimento dei compiti di carattere sanitario e assistenziale connessi all'attività di difesa civile; disimpegna il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati e dei dispersi. Dichiarato lo stato di guerra o di grave crisi internazionale: l'organizzazione dei servizi di cui al comma 1 è determinata con decreto del Ministro della difesa, tenuto conto della competenza degli organi del Servizio sanitario nazionale; le autorità di vertice dei corpi della Croce rossa italiana ausiliari delle Forze armate continuano a dipendere direttamente dal presidente nazionale, il quale assume tutti i poteri, diventando l'unico rappresentante dell'Associazione. (1) (1) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. ll), D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20.