• Home
  • C. Ord. Militare
  • Art. 1537 Codice Ordinamento Militare - Formula del giuramento dell’Ordinario militare

Art. 1960 Codice Ordinamento Militare - Imbarco di iscritti e di militari in congedo della Marina militare su navi battenti bandiera estera

Gli iscritti nelle note preparatorie o nelle liste della leva di mare e i militari in congedo della Marina militare, per potersi imbarcare su navi battenti bandiera estera, devono ottenere il nulla osta delle autorità marittime. Le Capitanerie di porto, in Patria, e le autorità consolari, all'estero, possono rilasciare, per delega del Ministro della difesa, permessi d'imbarco su navi di bandiera estera. I permessi di cui al comma 2 hanno la durata di due anni e sono rinnovabili. Le autorità che rilasciano o rinnovano il nulla osta comunicano alle competenti Capitanerie di porto le notizie relative al rilascio o al rinnovo del nulla osta stesso, nonché il domicilio, la residenza o il recapito della famiglia degli interessati. I militari in congedo del Corpo degli equipaggi militari marittimi che non si imbarcano entro sei mesi dalla data di concessione del permesso devono darne comunicazione all'autorità che ha rilasciato il nulla osta. A coloro che violano le disposizioni di cui al presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'articolo 2094. 7. Si applica l’ articolo 1958 ad eccezione del comma 5. (1) (1) Comma così corretto da Comunicato 30 settembre 2010, pubblicato nella G.U. 30 settembre 2010, n. 229.




Leggi altri articoli in: Codice Ordinamento Militare
x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto