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  • Art. 431 Codice Ordinamento Militare - Effetti della riscossione dell’indennità

Art. 1962 Codice Ordinamento Militare - Invio e aggiornamento delle liste di leva da parte dei Comuni

Nei casi di riattivazione della leva: fermo quanto disposto dall’ articolo 1937, le liste di leva sono inviate agli uffici di supporto dei competenti Consigli di leva di terra e, per i comuni costieri, anche ai competenti uffici di supporto dei Consigli di leva di mare; gli aggiornamenti di cui all’ articolo 1938 sono effettuati sino al momento in cui il Consiglio di leva procede alla verifica della lista di leva del Comune.




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