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Art. 1964 Codice Ordinamento Militare - Apertura della leva

Il Ministro della difesa con proprio decreto indìce la sessione di leva e impartisce le istruzioni necessarie. Il Consiglio di leva, convocato dal Presidente, proclama l'apertura della leva, verifica e aggiorna le liste di leva ai sensi dell’ articolo 1965, determina i giorni in cui gli iscritti dei vari Comuni compresi nella propria circoscrizione devono presentarsi, e adotta tutte le altre misure idonee ad assicurare il rapido svolgimento delle operazioni di leva.




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