Art. 1969 Codice Ordinamento Militare - Obbligo di presentazione degli iscritti ed eccezioni

Alle sedute dei Consigli di leva hanno l'obbligo di presentarsi, nei giorni designati, tutti gli iscritti, eccetto: coloro nei cui confronti risulti, o che documentino, che alla data di presentazione, siano già arruolati volontariamente nelle Forze armate, nelle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco; coloro che devono essere rimandati a leva successiva ai sensi dell’ articolo 1970; coloro che hanno diritto alla visita di leva a domicilio ai sensi dell’ articolo 1971; coloro che risiedono all’estero, per i quali ricorrono i presupposti per l’arruolamento provvisorio senza visita ai sensi dell’ articolo 1984; coloro che sono stati già riformati con il procedimento di definizione anticipata ai sensi dell’ articolo 1976; coloro che si trovano nelle condizioni per la riforma senza esame personale ai sensi all’ articolo 1977; coloro che hanno presentato domanda di dispensa o domanda di ritardo per motivi di studio, che vengono arruolati provvisoriamente senza visita; I non intervenuti senza legittimo motivo sono dichiarati renitenti, ai sensi dell’ articolo 2079.




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